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Pratiche S.I.A.E. >-------------------------------------------------------------
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Specifiche S.I.A.E
. >Il
Contrassegno S.I.A.E. ------------------------------ |
La Legge n. 248/2000, "Nuove norme di tutela del diritto d'autore",
che integra le norme preesistenti (Legge
sul diritto d'autore, n. 633/1941) stabilisce che il contrassegno
venga applicato su ogni supporto contenente programmi per elaboratore
o multimediali nonche' su ogni supporto (CD, cassette audio e video,
CD Rom, DVD, ecc.) contenente suoni, voci o immagini in movimento
che reca la fissazione di opere o di parti di opere tra quelle protette
dalla legge sul diritto d'autore (art. 1, primo comma, legge n.633/1941)
destinati al commercio o che vengano ceduti in uso a qualunque titolo
a fine di lucro (art. 181 bis, legge n. 633/1941).
Il compito di applicare un contrassegno, cioe' di 'vidimare' ognuno
di questi supporti e' affidato dalla stessa legge alla SIAE.
Che cos'e' il contrassegno e qual e' la sua funzione
Il contrassegno SIAE e' uno strumento di autenticazione e di garanzia,
ad uso sia delle Forze dell'ordine che del consumatore, che puo'
cosi'
distinguere, a parte le eccezioni piu' avanti descritte, il prodotto
legittimo da quello pirata , permettendo di individuare chi produce,
importa o commercializza un certo prodotto.
Com'e' fatto e dove si puo' ottenere
Nel corso degli anni la SIAE ha studiato sempre nuove tecniche per
contrastare i tentativi di falsificazione del contrassegno, indicato
piu' comunemente come 'bollino SIAE'. Il bollino, che viene attualmente
rilasciato da tutte le Sedi
regionali SIAE e dalle Filiali è irriproducibile
e, una volta attaccato, non puo' essere rimosso, pena la distruzione;
- e' metallizzato e percio' non fotocopiabile ne' scannerizzabile;
- il logo SIAE e' stampato con inchiostro fotocromatico, che, in
presenza di una fonte di calore (circa 37-38 gradi), scompare per
riapparire
dopo pochi istanti;
- le informazioni in esso contenute sono molteplici e consentono
di conoscere:
--- a) il titolo dell'opera;
--- b) il nome del produttore;
--- c) il tipo di supporto (CD, CD-ROM, cassetta audio o video, ecc.);
--- d) il tipo di commercio consentito (noleggio o vendita);
--- e) la numerazione generale progressiva;
--- f) la numerazione progressiva relativa a quell'opera.
Il contrassegno della SIAE viene applicato sulla confezione del supporto,
in modo da essere visibile e non poter essere rimosso o trasferito
su un altro supporto.
Costi
L'importo da pagare per ogni singolo contrassegno e' di 0,0310 euro.
Tale importo e' ridotto a 0,0181 euro per i bollini da apporre su
supporti
distribuiti gratuitamente o in abbinamento editoriale a pubblicazioni
poste in vendita senza maggiorazione del prezzo normalmente praticato (D.P.C.M.
21 dicembre 2001), qualora i supporti non contengano materiale
audio e/o video tutelato dalla SIAE.
Sanzioni
Chiunque, a fini di lucro, detiene per la vendita o la distribuzione,
pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta
in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con
qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto
contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche
o audiovisive o sequenze di immagini in movimento od altro supporto
per cui la legge n. 633/1941 prescrive, l'apposizione del contrassegno
SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto
o alterato oppure produce, utilizza, importa, detiene per la vendita,
pone in commercio, vende, noleggia o cede a qualsiasi titolo sistemi
atti ad eludere, a decodificare o a rimuovere le misure di protezione
del diritto d'autore o dei diritti connessi, e' punito, se il fatto
e' commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi
a
tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire (art.171
ter, lettera d) della legge n.633/1941).
Chiunque duplica abusivamente, per trarne profitto, programmi
per elaboratore o, ai medesimi fini, importa, distribuisce, vende,
detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione
programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE,
e' soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della
multa da cinque a trenta milioni di lire. La stessa pena si applica
se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire
o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi
applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non
e' inferiore, nel minimo, a due anni di reclusione se il fatto e'
di
rilevante gravita' (art.171
bis, legge n.633/1941).
Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati
SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica,
presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati
in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies
e 64 sexies della legge n. 633/1941, ovvero esegue l'estrazione o
il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni
di cui agli articoli 102-bis e 102-ter della stessa legge, oppure
distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, e'
soggetto
alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da
cinque a trenta milioni di lire. La pena non e' inferiore, nel minimo,
a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto
e' di rilevante gravita' (art.171 bis, legge n.633/1941).
Eccezioni
In alcuni casi e' possibile (art. 181 bis .3, legge 633), fermo restando
l'assolvimento degli obblighi relativi ai diritti d'autore, che la
vidimazione sia sostituita da apposita dichiarazione sostitutiva.
Cio' avviene quando si tratti di supporti contenenti programmi per
elaboratore (disciplinati dal decreto legislativo 29 dicembre
1992, n. 518) utilizzati esclusivamente mediante elaboratore elettronico,
sempre che tali programmi non contengano suoni, voci o sequenze di
immagini in movimento tali da costituire opere fonografiche, cinematografiche
o audiovisive intere, non realizzate espressamente per il programma
per elaboratore, oppure loro brani o parti eccedenti il cinquanta
per cento dell'opera intera da cui sono tratti, che diano luogo
a concorrenza all'utilizzazione economica delle opere medesime.
In seguito all'emanazione del DPCM
11 luglio 2001, n. 338, sono state individuate alcune categorie
di supporti che, per la loro particolare funzione o le loro caratteristiche,
non sono assoggettati all'obbligo di vidimazione. In tale caso, quindi,
non e' necessaria ne' l'apposizione del bollino ne' la presentazione
della dichiarazione sostitutiva.
Questi supporti, tassativamente elencati dall'art. 5.3 del suddetto
decreto, sono quelli:
a. accessoriamente distribuiti nell'ambito
della vendita di contratti di licenza d'uso multipli sulla base di
accordi preventivamente conclusi
con la SIAE;
b. distribuiti gratuitamente dal produttore e comunque con il suo
consenso, in versione parziale ed a carattere dimostrativo;
c. distribuiti mediante scaricamento
diretto (download) e conseguente installazione sul personal computer
dell'utente attraverso server
o siti internet se detti programmi non vengano registrati a scopo
di profitto in supporti diversi dall'elaboratore personale dell'utente,
salva la copia privata;
d. distribuiti esclusivamente dal produttore al fine di far funzionare
o per gestire specifiche periferiche o interfacce (driver) oppure
destinate all'aggiornamento del sistema o alla risoluzione di conflitti
software ed hardware se derivanti da software gia' installato;
e. destinati esclusivamente al funzionamento
di apparati o sistemi di telecomunicazione quali modem o terminali,
sistemi GPRS (general
pocket radio service) o inclusi in apparati audio/video e destinati
al funzionamento degli stessi o inclusi in apparati radiomobili cellulari,
se con i medesimi confezionati e distribuiti in quanto destinati
esclusivamente
al funzionamento degli stessi;
f. inclusi in apparati di produzione
industriale, di governo di sistemi di trasporto e mobilita', di impianti
di movimentazione e trasporto
merci o in apparati destinati al controllo oppure alla programmazione
del funzionamento di elettrodomestici, se con i medesimi confezionati
e distribuiti in quanto destinati esclusivamente al funzionamento
degli stessi;
g. inclusi in apparati di analisi
biologica o chimica oppure di gestione di apparati di tipo medico,
o sanitario, di misurazione ed analisi
se con i medesimi prodotti e distribuiti in quanto destinati esclusivamente
al funzionamento degli stessi;
h. destinati esclusivamente alla
funzione di ausilio o supporto per le persone disabili ai sensi della
Legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Non sono, infine, soggetti a vidimazione ne' a dichiarazione sostitutiva
'i supporti che le emittenti radiofoniche o televisive, nel rispetto
dei diritti d'autore e dei diritti connessi, realizzano per finalita'
esclusivamente di carattere tecnico o comunque funzionale alla propria
attivita' di diffusione radiotelevisiva, salvo che tali supporti
siano
destinati al commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a terzi
a fine di lucro' (art. 7 dello stesso decreto).
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Specifiche
S.I.A.E . >Obblighi del produttore ------------------------------- |
Il Produttore di supporti fonovideografici in qualsiasi formato (CD,
MC, LP, VHS, DVD, CD-ROM o nuovi formati), prima di effettuare la
riproduzione in copie del supporto master, deve corrispondere il compenso
dovuto per diritto d'autore per la registrazione delle opere musicali
protette, per la riproduzione in copie e per la distribuzione, anche
se gratuita, degli esemplari. Queste attivita' sono infatti soggette
ai diritti esclusivi dell'autore (articoli
13 e 61 della legge n. 633/1941).
Inoltre, i supporti fonografici e videografici possono circolare solo
se muniti dell'apposito contrassegno SIAE. La distribuzione al pubblico
di supporti che ne siano privi, da' luogo a sanzioni penali.
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Specifiche
S.I.A.E . >Richiesta della licenza -------------------------------- |
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Supporti audio
Per le produzioni discografiche in qualsiasi formato il Produttore
deve rivolgersi preventivamente solo alle Sedi Regionali o Filiali
SIAE abilitate al servizio: Milano Torino - Verona - Bologna
- Genova - Firenze - Roma - Napoli - Reggio Calabria - Palermo
-
Catania - Cagliari ed effettuate la richiesta di licenza sul modulo
DRM2.
I moduli di richiesta di licenza devono essere firmati dal Produttore
(titolare o legale rappresentante o persona da lui delegata).
Devono essere obbligatoriamente allegate al modulo DRM2 (supporti
fonografici):
1. una label-copy, che contenga:
-- i dati identificativi del supporto: numero di catalogo, marchio
(nome dell'etichetta), numero di esemplari che compongono il prodotto
(in caso di cofanetti, album doppi), titolo del supporto, durata
totale, nome degli artisti interpreti, proprietario della registrazione
e anno di prima pubblicazione;
-- l'elenco delle opere utilizzate con l'indicazione: del titolo
(brano musicale, poesia, libro, opera drammatica, lirica ecc.),
degli autori ed eventuali editori, della durata, dell'artista interprete,
dell'esecutore (o del complesso orchestrale), del proprietario
della
registrazione e dell'anno di prima pubblicazione;
2. un esemplare a stampa della
fascetta/inlay card/booklet del supporto o del layout definitivo,
che, oltre alle indicazioni obbligatorie
(articolo 62 della legge 633/41), contengano:
-- il numero di catalogo del prodotto;
-- il marchio;
-- il titolo del prodotto;
-- l'anno di prima pubblicazione e il nome del Produttore proprietario
della registrazione, preceduti dal simbolo ?;
-- il titolo di ogni singolo brano registrato, con l'indicazione
del nome degli autori ed editori, preceduti dal simbolo ©,
quello dell'artista/i e/o del complesso orchestrale;
--il nome del Produttore proprietario della registrazione del singolo
brano, con l'indicazione dell'anno della prima pubblicazione, preceduti
dal simbolo ?.
Supporti video
Per le produzioni video su VHS o DVD, le richieste di licenza,
da presentare mediante compilazione del modulo DRV2, possono essere
presentate presso una qualunque delle Sedi
Regionali della SIAE, nei capoluoghi di regione.
I moduli di richiesta di licenza devono essere firmati dal Produttore
(titolare o legale rappresentante o persona da lui delegata).
Devono essere obbligatoriamente allegate al modulo DRV2 (supporti
videografici):
-- il dettaglio delle opere riprodotte (titolo del film, telefilm,
episodi, documentario, opera drammatica, ecc.);
-- il programma delle opere musicali inserite, con l'indicazione
dei titoli dei brani, dei nomi degli autori e della durata di riproduzione
di ciascuna opera.
Per le sole riproduzioni di film del normale circuito cinematografico,
non e' necessario depositare il programma musicale, ma e' sufficiente
l'indicazione sul modulo DRV2 della nazionalita' del film, del
nome
del produttore cinematografico e del numero di nulla osta rilasciato
dal Ministero dei Beni e delle Attivita' culturali.
Ristampe audio e video
Nel caso di ristampe dovra' essere compilato il modulo DRM2Rist
e/o DRV2Rist, consegnato al Produttore in allegato alla prima licenza
e ad ogni successiva licenza di ristampa. Il DRM2Rist e/o DRV2Rist
e' parzialmente precompilato e ad esso non devono essere allegate
label-copy, booklet e/o programmi musicali.
Le richieste di licenza o di ristampa possono essere inoltrate
anche via posta alle Sedi e alle Filiali gia' indicate, e, in
caso
d'urgenza, anticipate via fax.
I moduli DRM2 e DRV2 sono disponibili presso le sedi e filiali
abilitate al rilascio della licenza, o potranno essere forniti
anche con semplice
richiesta telefonica dagli uffici della Direzione Generale (tel.
06/5990689, 06/5990660).
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Specifiche
S.I.A.E . > Rilascio della licenza --------------------------------- |
La SIAE provvedera', terminata l'istruttoria della richiesta, a rilasciare
al Produttore il modulo di licenza DRM4 in caso di supporti audio
ed il modulo DRV4 in caso di supporti video e/o multimediali.
Sui moduli vengono riportati:
a) i dati identificativi del supporto
forniti dal produttore (titolo, numero di catalogo, marchio, tipo
supporto, prezzo, destinazione commerciale)
b) a fianco di ciascun titolo utilizzato
sul supporto:
-- in caso di supporti audio: il genere di repertorio di cui si
tratta (M musica, O opere letterarie, D opere drammatiche-operette,
L opere liriche);
-- in caso di supporti video: il tipo di utilizzazione (Film circuito
cinematografico, Videogiochi, Homevideo, Musiche primo piano, sottofondo,
Telefilm, Videoclip, Commedie musicali, Opere di prosa e televisive,
Opere liriche e coreografiche, Opere letterarie); il riferimento
del
titolo utilizzato (S.I.A.E. opera amministrata dalla SIAE,
P.D. opera di pubblico dominio, N.A. opera non amministrata
dalla SIAE, P.A.S. opera i cui aventi diritto sono al momento
sconosciuti dalla SIAE);
-- per i soli film destinati alla circolazione nelle sale cinematografiche
viene riportata anche la nazionalita' di origine della pellicola,
l'anno
di produzione, ed il numero di Nulla Osta rilasciato dal Ministero
per i Beni e le Attivita' Culturali;
-- il totale del compenso dovuto per diritti d'autore per ciascun
genere di repertorio (musicale, drammatico, letterario ecc.) e comunque
limitatamente ai titoli con referenza S.I.A.E.
La licenza rilasciata riguarda esclusivamente i diritti d'autore
relativi alla registrazione, riproduzione e distribuzione degli
esemplari
delle sole opere amministrate dalla SIAE.
La licenza non riguarda i diritti connessi al diritto d'autore,
come quelli che spettano al produttore originale, proprietario
della registrazione
master, o agli artisti interpreti ed esecutori, ne' riguarda eventuali
diritti di sincronizzazione (abbinamento suono/immagini).
La licenza SIAE e l'applicazione del contrassegno non sanano eventuali
illeciti nei confronti di questi aventi diritto; se, nel corso
dell'istruttoria,
questi illeciti vengono rilevati dalla SIAE, il rilascio della
licenza relativa ai diritti d'autore e l'applicazione del contrassegno
possono
essere rifiutati (Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2001 n. 338).
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Specifiche
S.I.A.E . >Compensi per diritto d'autore ------------------------- |
Supporti audio
Il compenso per diritti d'autore e' stabilito, in base agli accordi
con le associazioni internazionali (IFPI) e nazionali (FIMI, AFI)
dei produttori Fonografici, in una percentuale del prezzo di vendita
del supporto praticato dal grossista al dettagliante. E' attualmente
del 9.009 %, al netto delle deduzioni, salvi i minimi di compenso
indicati nella tabella
percentuali e minimi di compenso audio.
Nel caso di supporti con prezzo di vendita al pubblico imposto
o suggerito dal produttore, il compenso e' del 7,4 % sul prezzo,
al netto delle
deduzioni, e salvi i minimi di compenso in vigore.
Per i supporti destinati alla distribuzione gratuita, si applicano
i minimi di compenso in vigore per ciascun formato.
Supporti video
Il compenso per diritto d'autore, concordato con l'Unione Italiana
Editoria Audiovisiva (Univideo) e' in percentuale sul prezzo
di vendita
del supporto praticato dal grossista al dettagliante, o sul prezzo
di vendita al pubblico imposto o suggerito. Varia a seconda del
tipo
di utilizzazione del repertorio tutelato e salvi i minimi di
compenso indicati nella Tabella percentuali e minimi di compenso video.
Per i supporti videografici che contengono opere cinematografiche
e destinati al noleggio, il compenso per diritti di noleggio
e' temporaneamente
versato dal Produttore insieme a quello per diritti di riproduzione
e distribuzione. E' stabilito a forfait in euro 1,24 (Lit.
2.400) per ciascun esemplare di supporto videografico che contenga
un'opera
cinematografica
che non sia di origine statunitense.
Supporti multimediali
In questa categoria rientrano tutti i supporti digitali di qualsiasi
tipo e formato aventi contenuto esclusivamente o prevalentemente
multimediale.
Ai fini del calcolo del compenso per i diritti d'autore, limitatamente
al solo repertorio musicale della SIAE, i supporti multimediali
sono
stati raggruppati in due categorie principali: supporti con contenuto
prevalentemente musicale e supporti con contenuto prevalentemente
non musicale (questi ultimi, a loro volta, sono stati suddivisi
in
didattico-divulgativi per l'uso privato, videogiochi e didattico-divulgativi
per uso aziendale o istituzionale).
Supporti multimediali con contenuto prevalentemente musicale:
i parametri tariffari (percentuale, base di compenso, abbattimenti,
minimi di
compenso, etc.) sono in tutto analoghi a quelli previsti per
i supporti audio (vedi tabella
compensi per supporti multimediali).
Supporti multimediali con contenuto prevalentemente non musicale:
e' stato definito un compenso fisso (flat fee) per minuto di
musica resa (playing time), svincolato dal prezzo di vendita
del supporto, normalmente adottato come base di calcolo del
compenso
nel campo della riproduzione fonovideografica. Fanno eccezione
al compenso fisso i supporti contenenti videogiochi, per i quali
il compenso
e' determinato percentualmente sul prezzo di vendita dei supporti
stessi (vedi tabella
compensi per supporti multimediali).
Supporti in abbinamento a pubblicazioni periodiche collezionabili
Nel caso di supporti audio video e digitali abbinati a pubblicazioni
periodiche la base di calcolo del compenso e' il prezzo di copertina
della confezione abbattuto percentualmente in funzione del numero
delle pagine e della pubblicita' contenute nella pubblicazione.
Le
percentuali di abbattimento sono riportate nelle tabelle percentuali
e minimi di compenso relative a ciascuna tipologia di supporto.
Licenze speciali
Nel caso di produzioni destinate alla distribuzione gratuita
in abbinamento a prodotti commerciali e' prevista una speciale
licenza Premium con
riduzioni di compensi, per ciascuna opera utilizzata, proporzionate
alla tiratura del prodotto. Le condizioni Premium sono comunque
applicabili
per produzioni a tirature non inferiori alle 30.000 copie per
numero di catalogo, che utilizzino esclusivamente opere gia'
riprodotte su
supporto messo in circolazione da almeno dodici mesi, ovvero
opere create appositamente per l'iniziativa. Queste licenze debbono
essere
richieste direttamente agli Uffici della Direzione Generale -
Sezione Musica Mercato Fonovideografico.
Altri repertori
Le condizioni e le modalita' di licenza per il repertorio musicale
si applicano anche nel caso di produzioni audio o video che utilizzino
altri tipi di opere protette e amministrate dalla SIAE, come
le opere
letterarie, drammatiche e drammatico-musicali.
Per le sole produzioni videografiche, i compensi sono differenziati
rispetto al repertorio musicale, come indicato nella tabella percentuali e minimi di compenso video.
Per informazioni di dettaglio potete contattare:
- Gli uffici DRM delle Sedi
SIAE abilitate
- La Sezione Musica Mercato Fonovideografico - Ufficio Utilizzazioni.
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Specifiche S.I.A.E . >FAQ ---------------------------------------------------
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Quando applicare il contrassegno SIAE
- sempre sui DVD Video
- sempre sui CD Audio anche se contiene musica auto-prodotta o
di pubblico dominio
- nei CD Rom se sono presenti musiche anche se auto-prodotte
o di pubblico dominio
- nei CD Rom se sono presenti video o immagini o testi anche
se auto-prodotti
- nei CD Rom se vengono distribuiti in vendita al pubblico
- nei CD Rom se contengono opere protette da copyright (quadri,
fotografie, ecc...)
Posso utilizzare una musica di pubblico dominio?
- il diritto d'autore decade dopo 70 anni dal decesso dell'autore,
ad esempio un'opera di Mozart e' libera da diritti d'autore, attenzione
pero', questo non da il diritto di riprodurla prelevandola (riversamento
in gergo tecnico) da un CD Audio in commercio, infatti vi sono sulla
musica i diritti di riproduzione dell'editore e degli interpreti
(orchestra,
strumentisti, cantanti ecc.).
Come posso fare per utilizzare una musica?
- se debbo utilizzare una musica vecchia posso noleggiare un'orchestra,
una sala d'incisione e far eseguire il brano per proprio conto,
sicuramente l'opzione piu' costosa.
- se prendo una musica da un CD Audio in commercio debbo richiedere
l'autorizzazione dell'autore o meglio dell'editore (spesso e' impossibile
contattare l'autore se estero), per ottenere la bollinatura Siae
le
autorizzazioni dell'autore, dell'editore o del produttore dei master
sono INDISPENSABILI.
Per risolvere questo problema: www.novaeramusiclibrary.com
- se il CD Rom contiene immagini coperte da copyright (quadri, fotografie
ecc.) debbo esibire l'autorizzazione dell'autore o dell'editore o
del proprietario dell'opera in caso contrario la SIAE non rilascia
le necessarie autorizzazioni.
Per risolvere il problema: www.novaeramusiclibrary.com
Come posso fare per utilizzare una musica?
e' indispensabile comunicare con esattezza i seguenti dati:
- nome e cognome dell'autore (no nome di gruppo o orchestra)
- nome o ragione sociale dell'editore
- titolo del brano
- durata in secondi
- referenza SIAE (puo' essere omesso se non la si conosce)
in mancanza di uno solo di questi dati non sara' possibile ottenere
i contrassegni SIAE, di conseguenza, prima di utilizzare una musica
sincerarsi di potere ottenere i dati per la richiesta dai proprietari
dei diritti o dei masters.
Quando posso evitare di mettere il bollino SIAE su un CD Rom?
Per evitare la bollinatura SIAE vi sono essenzialmente due casi:
- che il contenuto del cd rom sia esclusivamente un applicativo
(software).
- che il produttore sia un ente publlico statale, regionale o
provinciale.
In tutti gli altri casi occorre applicare
il bollino.
Quanto costa il contrassegno SIAE e quanto tempo e' necessario
per averlo?
- Il bollino SIAE per i Cd-Rom ha un costo medio di Euro 0,02
+ iva se il prodotto ha contenuti multimediali prodotti in
proprio
e
quindi
privi di alcun diritto verso terzi e deve essere pagato al
momento del ritiro, ovviamente il costo puo'
lievitare
mediamente
sino a 0,16 euro + iva a causa dei diritti di autore e editore
- Per i Cd Audio il costo può variare
da Euro 0.02 circa per composizioni
musicali non tutelate dalla SIAE o di pubblico dominio (70 anni
dalla morte dell'autore)
sino
a
oltre
Euro
0,60 per brani musicali tutelati e supporti messi in vendita.
Il tempo necessario del rilascio dei bollini varia da sede a
sede ed e' in funzione dei carichi di lavoro SIAE, generalmente,
si
consiglia di calcolare
un periodo
compreso fra 5 e 10 giorni lavorativi.
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